Rottamazione cartelle, l’Inps non rilascia il Durc a chi ne ha usufruito

Riscossione Sicilia

Brutte notizie per le aziende che hanno usufruito della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, ovvero di quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 193 del 2016 in materia di procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Per chi ha usufruito della rateizzazione, l’Inps non rilascia infatti il Durc, il Documento unico di regolarità contributiva, rimandandone l’emissione al momento dell’estinzione del debito residuo “rottamato”. Un modo di procedere che deriva dall’interpretazione fatta dall’istituto di previdenza sull’articolo 3 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che ha come oggetto proprio la semplificazione del Durc, documento peraltro necessario per il pagamento delle spettanze da parte delle pubbliche amministrazioni. Una interpretazione che è “chiaramente in contrasto con il senso della cosiddetta rottamazione introdotta nella Legge 193, e che costringe a pagare il debito residuo in un’unica soluzione pur di avere accesso al calcolo del Durc. Debito, lo ricordiamo a noi stessi, sorto unicamente a causa dei ritardi nei pagamenti esclusivamente addebitabili agli enti pubblici finanziatori“, spiega Assunta Galluzzo, componente del consiglio di presidenza di Confcooperative Sicilia.

La centrale cooperativa si è occupata in questi giorni di esaminare il tema a seguito di oltre un centinaio di segnalazioni di cooperative che hanno avuto negato il rilascio del documento, giunte da ogni parte dell’isola. Un problema particolarmente urgente in quanto “dalla presentazione del Durc regolare dipende la possibilità di avere pagate le proprie spettanze dalla pubblica amministrazione, principale committente delle cooperative sociali“, spiega Galluzzo, autrice di un’accurata analisi del problema che presenterà all’Inps stessa.

L’articolo 6 della Legge 193/16, – spiega Galluzzo nell’analisi del problema del mancato rilascio del Durc -, consente di accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali per i carichi iscritti nei ruoli e riguardanti posizioni debitorie maturate dal 2000 al 2015. Questo senza la corresponsione delle sanzioni incluse in tali carichi, degli interessi di mora di cui all’articolo 30 comma I del D.P.R. n. 602/73, delle sanzioni aggiuntive e degli interessi previsti dall’articolo 27 comma I del DLvo n.46/1999. Secondo quanto stabilito dalla Legge 193 si può provvedere al pagamento integrale, anche in forma dilazionata, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21 ,comma i del D.P.R. n. 603/73“.

Proprio al comma V dell’articolo 21 del D.P.R. n. 603/73 – prosegue Galluzzo -, si  stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione, di cui al comma 2, di avvalersi di tale procedura agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi iscritti a ruolo ed oggetto della dichiarazione. Pertanto l’agente di riscossione, per tali carichi, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti. Non può nemmeno proseguire le procedure esecutive già avviate, che rimangono sospese a mano che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati“.

Ma se la normativa sembra parlare chiaro,”l’Inps ha ritenuto di far derivare l’esclusione dell’applicazione della norma dettata dall’art. 3, comma II ,lettera b) del D.M. 30/01/15 di attuazione dell’art. 4 D.L. n. 34/14, convertito in Legge. n. 78/14, laddove recita che “la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative determina l’obbligo per gli enti previdenziali di procedere all’attestazione della regolarità contributiva (Durc), così come previsto dalla legislazione previgente (art. 5, comma II, lettera b) del d.m. 24/10/079”. 

Una interpretazione del’articolo 6 sulla rottamazione delle cartelle che risulta per Confcooperative “assolutamente illegittima, in quanto pretende di far discendere dalla previsione legislativa dell’effetto sospensivo delle procedure di recupero coatto del debito, ogni qual volta si sia presentata una dichiarazione di accesso alla procedura di definizione agevolata, una preclusione all’obbligo di accertamento della regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali, fino al pagamento della prima rata, cogliendo una presunta contraddizione tra i due effetti ed invocando una deroga tacita alla norma di cui all’art. 3, comma II, lettera b) D.N. 30/01/15, da parte del prefato art. 6“.

Invero – prosegue Galluzzo – i due effetti non risultano assolutamente in contraddizione in quanto l’accertamento della regolarità contributiva ,anche prima del pagamento della prima rata, si pone in perfetta armonia con la ratio  legis della norma citata, che preclude le procedure coattive proprio al fine di consentire al contribuente di continuare  serenamente l’esercizio  della propria attività economica ,in relazione alla  quale l’accertamento suddetto si pone quale conditio sine qua non per la continuazione e, quindi,  per il recupero delle  somme necessarie a far fronte alla definizione agevolata delle posizioni debitorieGiova, inoltre, rappresentare che, volendo aderire alla tesi interpretativa offerta dall’Istituto Previdenziale, si arriverebbe all’assurda conclusione che  la norma  da un lato, consentirebbe all’impresa richiedente la sospensione del pagamento fino alla prima rata, (luglio 2017), dall’altro impedirebbe, tuttavia, all’impresa medesima di ottenere nell’immediato, il Durc, e, conseguenzialmente, di partecipare a qualunque  procedura di selezione, nella quale, il documento sopra citato rappresenta requisito essenziale per l’ammissioneAderendo alla  tesi, oggetto di vaglio critico, l’effetto che si ottiene è quello tipico della paralisi dell’attività lavorativa ,dalla quale, invero,  dovrebbero ricavarsi gli introiti necessari proprio a far fronte al pagamento delle rate concesse“.

In sintesi al fine di ottenere nell’immediato il Durc, “l’impresa dovrebbe estinguere il debito a qualsiasi titolo maturato in un’unica soluzione, seguendo  l’inaccettabile interpretazione offerta dall’INPS.. Il contenuto dell’ art. 6 L.193/2016 – conclude Galluzzo – si risolverebbe nell’adesione ad una soluzione peggiorativa della situazione delle imprese, nella parte in cui, per ottenere il DURC, sarebbe costretta  a corrispondere il debito residuo in un’unica soluzione, di fatto escludendo l’altra, rappresentata dalla  rateizzazione”.