Decreto aiuti quater: superbonus al 90% nel 2023 – Ridefinizione del numero delle rate e una ulteriore cessione dei crediti tra le banche

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La legge n. 6/2023, di conversione al decreto Aiuti Quater, riscrive la disciplina del Superbonus dettata dall’articolo 119, D.L. n. 34/2020, prevedendo la riduzione, tranne che per le eccezioni previste dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 894 e 895, L. n. 197/2022) dell’aliquota agevolativa dal 110% al 90%, per le spese sostenute nel 2023 (News Tributarie 21.11.2022, n. 58 e 59).

Lascia ferma la possibilità, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti da interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 quote annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (News tributaria 22.11.2022, n. 60).

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Interviene, invece, con una nuova modifica all’articolo 121, D.L. n. 34/2020, innalzando il limite da 2 a 3 del numero di cessioni del credito, con la conseguenza che dopo la prima cessione libera, il credito può essere ceduto ancora al massimo per 3 volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni (art. 9, comma 4-bis, L. n. 6/2023).

Solo alle banche è prevista la facoltà di un ulteriore passaggio, in ogni momento, di cessione del credito ai clienti con Partita Iva che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo.

La novità si applicherà anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore al 18 gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 9, comma 4-ter, L. n. 6/2023).

Infine, l’art. 9, comma 4-quater, L. n. 6/2023 introduce la garanzia SACE a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del Superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità.

Viene, inoltre, previsto che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 potrà essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

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