La tutela della maternità e paternità è un tema centrale nel mondo del lavoro, specialmente per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. La possibilità di ricevere un’indennità economica durante i periodi di maternità o paternità rappresenta un diritto fondamentale, riconosciuto per garantire una protezione adeguata anche ad una delle categorie di lavoratrici e lavoratori non coperti da un contratto di lavoro dipendente. Questo beneficio per i liberi professionisti non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa, offrendo così una flessibilità importante per coloro che devono conciliare l’impegno professionale con le nuove responsabilità familiari. L’indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione, incluso il giorno dell’ingresso. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un’indennità di cinque mesi a far data dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. In caso di affidamento non preadottivo, spetta per un periodo di tre mesi da fruire entro cinque mesi dall’affidamento del minore, anche in maniera frazionata. La misura è rivolta alle lavoratrici o ai lavoratori appartenenti a diverse categorie, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. Per poter beneficiare dell’indennità, le lavoratrici e i lavoratori devono essere iscritti alla gestione INPS di riferimento e devono essere in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità. Il beneficio prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di 30 giorni. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità. Si noti infine che l’indennità di paternità è riconosciuta solo in caso di morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. È evidente, quindi, quanto il capitolo della paternità sia tutto da scrivere, anche per gli autonomi. L’indennità di maternità/paternità per i lavoratori autonomi dovrebbe rappresentare una fondamentale garanzia di supporto economico e di tutela dei diritti, consentendo a ogni lavoratrice e a ogni lavoratore di affrontare tale periodo della propria vita con un sostegno economico che le/gli consenta quantomeno di rallentare la propria attività lavorativa. È forse giunto il momento di estendere tale misura con formula piena anche ai neopadri/neoadottanti appartenenti alle categorie degli autonomi. Speriamo non valgano ancora una volta i versi del poeta Saba “e so ch’esser non può lontano, ma che sperarlo è vano”.
Giuseppe Emiliano Bonura
La maternità e la paternità per i lavoratori autonomi – Rubrica Lavoro & Welfare
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