Le procedure da sovraindebitamento e il limite al potere di riscossione: l’accordo omologato, sino alla sua caducazione giudiziale, preclude anche al Fisco azioni di riscossione di crediti ivi compresi

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La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione introduce importanti principi sulla vincolatività degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e sul limite al potere impositivo dell’Amministrazione Finanziaria. Ne parliamo con gli avvocati Orazio Torrisi, Piergiuseppe Arena e Stefano Nobile dello studio TAN.

Avv. Arena, quali sono stati i presupposti fattuali della decisione della Corte di Cassazione?

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«Il caso riguardava una contribuente destinataria di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione. Il dato particolare e rilevante era che il credito tributario risultava già ricompreso in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento regolarmente omologato dal Tribunale di Napoli nel marzo 2017. Nonostante ciò, l’Agenzia aveva proceduto alla riscossione coattiva sulla base di una presunta decadenza dalla rateizzazione. Un errore grave dal punto di vista della ricostruzione giuridica».

Avvocato Torrisi, qual è stato l’orientamento della giurisprudenza di merito prima della Cassazione?

«Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano assunto una posizione molto severa nei confronti del debitore. Entrambi avevano ritenuto legittima la pretesa erariale sul presupposto che solo l’integrale pagamento di quanto stabilito nell’accordo transattivo avrebbe potuto comportare l’estinzione del debito tributario. In pratica, i giudici di merito avevano riconosciuto all’Amministrazione un potere di riscossione autonomo, sganciato dal controllo della procedura di sovraindebitamento. Una lettura che fortunatamente è stata corretta in Cassazione».

Avvocato Nobile, quale è il principio di diritto più innovativo enunciato dalla Corte?

«La Suprema Corte ha censurato la ricostruzione dei giudici di merito e ha enunciato un principio di straordinaria importanza: l’accordo di composizione della crisi omologato ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 3 del 2012 è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione dell’accordo stesso, ivi compresa l’Amministrazione finanziaria. Il dato più rilevante è che la Corte ha affermato che l’accordo produce un effetto preclusivo rispetto all’azione di recupero individuale. Non si tratta solo di una questione procedurale, ma di una protezione sostanziale del debitore meritevole».

Avvocato Arena, cosa accade se il debitore non adempie all’accordo? L’Amministrazione rimane del tutto inerme?

«No, assolutamente. La sentenza chiarisce che l’eventuale mero presunto inadempimento del debitore alla procedura di sovraindebitamento adottata non legittima autonomamente l’Agente della riscossione a procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. È necessario, invece, un provvedimento giudiziale che dichiari la risoluzione o l’annullamento dell’accordo. Solo dopo la pubblicazione di quel decreto, si verifica quella che la Corte definisce “riespansione del potere impositivo dell’Amministrazione”. È un meccanismo di bilanciamento molto ragionevole».

Avvocato Torrisi, quali sono i riferimenti giurisprudenziali precedenti che la Cassazione ha richiamato?

«La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 16755 del 2020, nella quale in tema di transazione fiscale era stato precisato che solo l’eventuale risoluzione dell’accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale. Questo precedente è importante perché dimostra che la Cassazione ha una linea coerente e consolidata nel riconoscere la stabilità degli accordi stipulati tra il debitore e i creditori, indipendentemente dal fatto che questi siano tributari o meno».

Qual è la portata sistematica di questa pronuncia, avvocato Nobile?

«La portata è molto ampia. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’omologazione giudiziale dell’accordo da sovraindebitamento non costituisce un mero atto ricognitivo unilateralmente modificabile dal creditore, ma è, piuttosto, un provvedimento giurisdizionale dotato di stabilità ed efficacia vincolante. Questo provvedimento rimane sottratto alla libera disponibilità delle parti finché non intervenga una pronuncia giudiziale di segno contrario. È una protezione molto forte per il debitore meritevole».

Infine, avvocato Arena, quali sono le ricadute pratiche per i debitori che si vedono contestare l’adempimento di un accordo già omologato?

Le ricadute sono evidenti e positive. I debitori che hanno sottoscritto un accordo di composizione della crisi hanno ora una protezione giuridica molto più robusta. Se l’Agenzia delle entrate Riscossione tenta di procedere a riscossione coattiva senza che il Tribunale abbia dichiarato la risoluzione dell’accordo, il debitore ha fondamenti solidi per contestare la cartella di pagamento in via amministrativa e giudiziale. È una vittoria importante per il diritto dei soggetti non assoggettabili a procedure concorsuali maggiori.

Concludendo si può affermare che la sentenza della Cassazione del 2 maggio 2026, n. 12324 rappresenta un punto fermo nel sistema di protezione dei debitori in crisi. Confermando la vincolatività degli accordi di composizione della crisi e limitando il potere autonomo di riscossione dell’Amministrazione Finanziaria, la Corte di Cassazione assicura che il legislatore abbia raggiunto l’obiettivo per cui le procedure di sovraindebitamento sono state introdotte: offrire una via ordinata d’uscita dall’indebitamento e la prospettiva dell’esdebitazione, anche nel delicato equilibrio con i creditori pubblici.

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