Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulla mancata previsione di un compenso nazionale specifico e garantito per gli insegnanti che accompagnano gli studenti nei viaggi d’istruzione. Si tratta di una lacuna che determina una evidente sproporzione tra l’impegno professionale richiesto, le responsabilità assunte e il trattamento economico riconosciuto. Durante le attività fuori sede, soprattutto nei soggiorni di più giorni, i docenti svolgono infatti funzioni di vigilanza e gestione degli imprevisti ben oltre il normale orario delle lezioni, senza beneficiare necessariamente di alcuna remunerazione aggiuntiva.
La complessità dell’incarico emerge innanzitutto dal quadro normativo. L’articolo 2048 del Codice civile disciplina la responsabilità connessa alla vigilanza sugli allievi per i danni derivanti dai loro fatti illeciti, prevedendo una rigorosa prova liberatoria legata all’impossibilità di impedire il fatto. Nei casi di infortunio subito direttamente dallo studente possono invece assumere rilievo gli obblighi di protezione e sicurezza riconducibili all’articolo 1218 del Codice civile. La responsabilità non deriva automaticamente dal verificarsi di un incidente, ma richiede l’accertamento delle circostanze concrete, degli obblighi violati e delle condotte effettivamente esigibili.
L’articolo 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, limita ai casi di dolo o colpa grave la responsabilità patrimoniale del personale scolastico verso l’Amministrazione per i danni connessi alla vigilanza, senza escludere eventuali procedimenti di accertamento. Nei casi più gravi possono inoltre assumere rilievo le disposizioni degli articoli 589, 590 e 591 del Codice penale, rispettivamente in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e abbandono di minori o incapaci, quando ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge.
Durante un viaggio d’istruzione, un malore notturno, l’allontanamento improvviso di uno studente o un incidente durante un’escursione possono richiedere decisioni immediate e interventi coordinati. Ciò rende indispensabile una preventiva organizzazione della vigilanza, con incarichi chiaramente definiti, procedure di emergenza e adeguate condizioni di riposo. L’accompagnamento non comporta infatti una responsabilità illimitata né un obbligo di sorveglianza individuale materialmente ininterrotta. In tale prospettiva, l’autonomia organizzativa delle scuole, disciplinata dal DPR n. 275/1999 e dal decreto legislativo n. 297/1994, deve tradursi in misure concretamente sostenibili, coerenti anche con le indicazioni ministeriali sui viaggi d’istruzione e sulla sicurezza dei trasporti.
Sul piano contrattuale, il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina agli articoli 43, 44 e 45 gli obblighi di lavoro e le attività aggiuntive del personale docente, senza prevedere un’indennità nazionale automaticamente spettante per l’accompagnamento. Neppure i successivi accordi contrattuali hanno introdotto un trattamento uniforme, lasciando gli eventuali compensi alle condizioni previste dalla contrattazione integrativa e alle risorse disponibili. Tale situazione produce disparità tra istituzioni scolastiche e non può essere compensata dal semplice rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento, che ha una finalità distinta dalla remunerazione dell’attività svolta.
Il CNDDU propone pertanto l’istituzione di un’indennità nazionale finanziata attraverso risorse ministeriali dedicate, pari a 100 euro lordi per ciascuna giornata di viaggio d’istruzione, con una maggiorazione di 50 euro per ogni pernottamento fuori sede. Per le visite didattiche senza pernottamento che comportino un impegno eccedente l’orario ordinariamente programmato si propone un compenso minimo lordo di 50 euro. Un accompagnamento di quattro giorni con tre pernottamenti darebbe così luogo a un riconoscimento aggiuntivo di 550 euro lordi, distinto dai rimborsi di missione eventualmente spettanti.
La sostenibilità della misura potrebbe essere valutata mediante una rilevazione nazionale delle attività effettuate dalle scuole. Ipotizzando, a esclusivo scopo di simulazione, 500.000 giornate di accompagnamento e 300.000 pernottamenti annui, il fabbisogno ammonterebbe a 65 milioni di euro per i compensi lordi individuali, oltre agli oneri a carico dell’Amministrazione. Si tratterebbe di uno stanziamento da commisurare ai dati effettivi, evitando di sottrarre risorse alle altre attività scolastiche.
Il riconoscimento economico contribuirebbe a superare le attuali disparità e ad affrontare le difficoltà nel reperimento di docenti disponibili, preservando esperienze formative che costituiscono parte integrante dell’offerta didattica. La misura dovrebbe accompagnarsi a una disciplina più precisa degli incarichi, delle coperture assicurative, dell’organizzazione della vigilanza e della gestione delle emergenze, senza attribuire agli insegnanti obblighi ulteriori o materialmente inesigibili.
Alla luce di queste considerazioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la richiesta di avviare con urgenza un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per introdurre un’indennità nazionale di accompagnamento, individuando le necessarie coperture finanziarie e tempi certi di applicazione.
La remunerazione dei docenti accompagnatori non rappresenta una concessione, ma il riconoscimento di un incarico professionale effettivamente svolto nell’interesse dell’istituzione scolastica. Garantire condizioni organizzative adeguate e un trattamento economico uniforme significa valorizzare il personale e assicurare continuità ai viaggi d’istruzione, superando un modello che continua ad affidare alla disponibilità individuale degli insegnanti un’attività caratterizzata da impegni e responsabilità rilevanti.
Prof. Romano Pesavento
Presidente CNDDU



